IL TRIBUNALE Nella causa n. 812/2010 r.g. promossa da Battezzato Giuseppe, Nosenzo Giovanni, Bertora Anna, Cattaneo Pinella assistiti e difesi dagli Avv.ti Marta Lanzilli e Francesco Mercuri nei confronti di INPS Istituto della Previdenza Sociale con gli avv.ti Tommaso Parisi e Franco Pasut. All'esito della camera di consiglio del 15 febbraio 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso in data 17 giugno 2010 ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza i ricorrenti convenivano in giudizio l'INPS chiedendo in relazione all'intercorso rapporto di lavoro con lo stesso istituto il ricalcolo della pensione integrativa agli stessi spettante (tutti eccetto Cattaneo) con l'inclusione nella base di computo delle voci retributive del salario di professionalita' (in seguito assegno di retribuzione) e dell'indennita' ex art. 15 co. 2 L. 88/89 (in seguito CCDE98), il pagamento delle somme indebitamente decurtate della indennita' di buonuscita a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3 L. 297/82, la restituzione delle somme trattenute sulle retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro nella misura del 2% mensile a titolo di contributo di solidarieta' ex art. 64 L. 144/99 (tutti eccetto Bertora). Si costituiva l'INPS contestando tutte le richieste dei ricorrenti. In pendenza del giudizio entrava in vigore l'art. 18 comma 19 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge n. 111/2011 che ha introdotto una norma di interpretazione autentica sulla trattenuta del 2% di cui all'art. 64 L. 144/99 del seguente tenore: «Le disposizioni di cui all'art. 64 comma 5 della legge 17 maggio 1999 n. 144 si interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex dipendenti gia' collocati a riposto che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa». Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 1999, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l'Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi «il diritto all'importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita' contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999»; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dal 1° ottobre 1999, «e' applicato un, contributo di solidarieta' pari al 2 per cento sulle presentazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2». La legge, secondo la Cassazione, prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarieta' di che trattasi deve essere applicato sulle «prestazioni integrative», cioe' sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non gia' sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attivita' di servizio, come invece attuato dall'Istituto seguendo l'interpretazione della norma del medesimo prospettata (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905 del 2009; 17621 del 2010). Orbene la disposizione legislativa di natura interpretativa sopra riportata presente profili di illegittimita' costituzionale. La Corte Costituzionale ha gia' affermato che l'efficacia retroattiva di una norma di interpretazione autentica e' soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza dell'illegittimita' costituzionale di una norma che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi (sentenza n. 525/2000 Corte Costituzionale). L'art. 18 comma 19 del DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella legge 111 del 15 luglio 2011 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto lede il principio di affidamento dei cittadini nella certezza dell'ordinamento giuridico, con l'art. 24 della Costituzione in quanto incide sul contenzioso andando a ledere la tutela dei diritti ed infine si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione in quanto la sua retroattivita' influisce sui giudizi in corso consentendo l'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia. Questo profilo e' stato affrontato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 59/2011 in relazione ad altra disposizione legislativa di interpretazione autentica introdotta con il D.L. 31 marzo 2011 n. 78. La Consulta ha richiamato l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che sancisce il principio del diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, il cui significato e portata sono stati chiariti nella sentenze della Corte Europea di Strasburgo nella causa Scordino contro Italia n. 36813/2007. I Giudici di Strasburgo non hanno escluso che in materia civile il legislatore possa intervenire con norme dotate di efficacia retroattiva ma hanno aggiunto che cio' e' possibile solo quando l'intervento sia giustificato da superiori motivi di interesse generale quale non puo' considerarsi quello meramente di cassa. Nel caso che ci occupa la disposizione e' prevista nell'ambito della manovra economica del precedente governo e sebbene si definisca di interpretazione autentica ha natura evidentemente innovativa. Deve pertanto ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della citata disposizione di legge per la violazione degli artt. 3, 24, 117 della Costituzione. In questo quadro diventa rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalita' dell'art. 18 comma 19 del DL 98 del 6 luglio 2011 convertito nella legge 111 del 15 luglio 2011 per la decisione sulla domanda di restituzione delle somme trattenute sulle retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro nella misura del 2% mensile a titolo di contributo di solidarieta' ex art. 64 L. 144/99 proposta da Battezzato, Nosenzo e Cattaneo.